Art. 5.
(Ufficio dell'Autorità).

      1. Alle dipendenze dell'Autorità è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e della finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla nomina dell'Autorità stessa.